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Gli scritti di Paolo Ciofi



Pale del Mediterraneo

di Ettore De Conciliis 
 per la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma

EttoreDeConciliis 450 min

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Abolire l'articolo 18 non fa crescere l'occupazione di un solo posto in più

 

Torna in auge la discussione sull'articolo 18 della legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori). Abbiamo più volte manifestato ed argomentato la nostra contrarietà all'idea si sopprimerlo o anche solo modificarlo, pur consapevoli dell'accusa, interessatissima, di conservatorismo, da parte di anime belle dedite al nuovismo e truculenti accaparratori di risorse altrui.  leggi tutto

Se dovessimo rincorrere le idee dei primi, dovremmo rinunciare a cose importantissime, ma anche vecchissime, come le istituzioni religiose (millenarie), le istituzioni scolastiche, le costituzioni...; se dovessimo seguire i secondi, come purtroppo abbiamo fatto per lungo tempo, ci ritroveremmo, come ci ritroviamo, con la crescita della miseria, delle disuguaglianze, con le crisi finanziarie che erodono pericolosamente l'economia reale, ecc. Ma a queste prime e generiche considerazioni è il caso di aggiungerne altre più di merito, che possano fornire argomenti utili a contrastare la faciloneria di alcuni e la volontà di sopraffazione di altri.

Innanzitutto, è il caso di vedere, letteralmente, cosa afferma l'art. 18, che si applica alle imprese superiori ai quindici dipendenti: "...Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro...di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro". I termini cogenti di questa norma ruotano intorno ad alcune parole chiave: "giusta causa o giustificato motivo" e "reintegrare". Per giusta causa, s'intende quella "che non consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto di lavoro" (L.604 del 1966); a titolo di esempio, comportamenti violenti da parte del lavoratore, furto, danni dolosi, divulgazione di informazioni riservate, in generale tutto ciò che fa venir meno il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro. Per giustificato motivo, invece, s'intende quello "determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (L.604 del 1966); per esempio, a causa di soppressione di posto di lavoro, se il lavoratore non è collocabile altrimenti, di sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, se non è legata allo svolgimento dello stesso rapporto di lavoro, gravi negligenze da parte del lavoratore ecc. Come si può notare, per tutti i casi in cui, ragionevolmente, vi siano responsabilità di vario tipo da parte del lavoratore, o condizioni aziendali facilmente dimostrabili, il licenziamento è consentito. Quindi, ai sostenitori dell'abrogazione o della limitazione dell'art. 18, bisognerebbe chiedere: perché un lavoratore dovrebbe essere licenziabile senza giusta causa o giustificato motivo?

A questa domanda, nessun propugnatore della libertà di licenziamento saprebbe dare una risposta, senza risultare un tiranno. È per questa ragione che tale argomento è stato abbandonato, e gli abrogatori più sofisticati sono passati ad un secondo argomento, e cioè: non si tratta di eliminare la giusta causa e il giustificato motivo, ma soltanto l'obbligo di reintegrare il lavoratore. Arriviamo così alla terza parola chiave: reintegrare. Reintegrare non significa riassumere, ma consentire di nuovo lo svolgimento dell'attività lavorativa, come se il rapporto non si fosse mai interrotto, erogando, quindi, tutte le retribuzioni, e salario accessorio, dal momento del licenziamento fino al rientro sul posto di lavoro, oltre che mantenere l'anzianità di servizio a partire dalla data di assunzione originaria. Eliminando la possibilità che il giudice obblighi il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro, resterebbe il diritto del lavoratore di essere indennizzato con un certo numero di mensilità; ma ciò non eliminerebbe l'abuso subito, la lesione dell'integrità morale del lavoratore, e tanto meno eliminerebbe il pericolo concreto, che in alcuni momenti si fa certezza, di restare disoccupato per lungo tempo, senza sostentamento per sé e la propria famiglia.

Ma c'è qualcosa di peggio. Eliminando tale tutela, che non a caso è definita tecnicamente "tutela reale", ogni altro diritto verrebbe conculcato sotto il ricatto del licenziamento, come del resto già avviene abbondantemente nelle aziende dove l'articolo 18 non si applica, perché al di sotto dei sedici dipendenti. Cosa dovrebbe rispondere un lavoratore "licenziabile" se un datore di lavoro gli chiedesse di firmare una busta paga falsa? Cosa potrebbe rispondere quello stesso lavoratore se gli chiedessero di rinunciare alle ferie e di far finta di averle godute? Cosa dovrebbe fare se il datore di lavoro non gli fornisce i mezzi di protezione antinfortunistici o gli chiedesse di occultare un infortunio? Come potrebbe difendersi una lavoratrice molestata, sapendo di essere sotto il ricatto del licenziamento? Che fine farebbero i diritti naturali delle persone, se il lavoratore fosse totalmente sottoposto all'arbitrio del datore di lavoro? Si vorrebbe risolvere tutto questo elargendo quattro soldi d'indennizzo? Anche a queste domande è difficile rispondere, se non manifestando la propria volontà di sopraffazione.

Ecco allora che sopraggiunge un'altra argomentazione; quella che vorrebbe far credere che licenziando più facilmente si assumerebbe di più. Questa teoria è tutta da dimostrare; anzi, la storia si è già incaricata di dimostrare il contrario. Negli ultimi anni, sia nelle imprese in cui non si applica l'articolo 18 sia in quelle in cui si applica, sono stati effettuati centinaia di migliaia di licenziamenti, e contestualmente abbiamo assistito all'aumento della disoccupazione e al calo dell'occupazione. Anche l'ulteriore argomento secondo cui la persistenza dell'articolo 18 impedirebbe alle piccole imprese di crescere è destituito di ogni fondamento; infatti, la stragrande maggioranza delle imprese sotto i quindici dipendenti si aggira attorno agli 8-9 dipendenti; potrebbero quindi cresce ancora di cinque-sei-sette unità cadauna, senza incappare nell'applicazione dell'articolo 18. L'impedimento, dunque, non viene dall'articolo 18..

Se a tutto questo aggiungiamo il grande valore sociale e culturale dell'articolo 18 e dell'intero Statuto dei Lavoratori, nel quale sono confluite le riflessioni secolari di comunisti, socialisti, liberali, repubblicani, laici e cattolici, fino ad arrivare alla Dottrina Sociale della Chiesa, si capisce come non sia possibile acconsentire che esso sia destrutturato al solo scopo di dare spazio alle avidità crescenti e amorali di certa parte dell'imprenditoria nostrana. La quale, evidentemente, incapace di competere sulla qualità e sull'innovazione, non trova altro metodo che ricorrere allo sfruttamento, tramutando i lavoratori in animali da soma.

di Ivano Alteri, 19 dic 2011